Novità sulle attività di edilizia libera a Padova: cosa si può fare ora

Inserito il 30/08/2024

Il nuovo Decreto Salva Casa ha apportato una serie di interessanti novità nel settore dell’edilizia libera, permettendo a chi ha una casa a Padova di poter semplificare alcuni interventi sul proprio immobile. Proviamo a riassumerli, in brevità, nei loro tratti principali.

Le vetrate panoramiche

Ricordiamo prima di tutto come già nel 2022 il legislatore avesse introdotto una modifica significativa al Testo Unico Edilizia aggiungendo la lettera b)-bis al comma 1 dell'articolo 6. Con tale modifica venne ammessa l'installazione delle cosiddette vetrate panoramiche su balconi aggettanti e logge rientranti. Ebbene, con il nuovo Decreto viene ora estesa la possibilità di installazione anche ai porticati rientranti, definibili come gli elementi edilizi coperti al piano terreno degli edifici, intervallati da colonne o pilastri aperti su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio.

Le tende solari

Qualche novità riguarda anche le pergotende, le tende da sole, le tende a pergole e strutture simili. In particolare, non è ora necessario un titolo abilitativo per opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da vari tipi di tende, anche con strutture fisse di sostegno. Inoltre, viene recepito l'orientamento giurisprudenziale consolidato, che considera la tenda come elemento principale, lasciando così alla struttura l’interpretazione di mero supporto.

In ogni caso, affinché l’installazione degli elementi di cui sopra sia rientrante nell’edilizia libera, i componenti di copertura e chiusura (la tenda) devono essere facilmente amovibili e completamente retraibili, senza creare uno spazio chiuso permanente che possa alterare la sagoma dell'edificio.

Le caratteristiche delle strutture con tenda

Riassumendo quanto previsto dal decreto, condividiamo come la normativa stabilisca tre criteri fondamentali per le tende in varie forme di installazione:

1) Divieto di creare spazi chiusi permanenti: le tende non devono generare nuovi volumi o superfici stabili;

2) Impatto visivo minimo: devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e un profilo estetico che riducano al minimo l'ingombro apparente;

3) Armonizzazione architettonica: devono integrarsi con le linee architettoniche preesistenti.

Relativamente al primo punto, la norma conferma l'orientamento giurisprudenziale consolidato. Per le pergotende, ad esempio, la giurisprudenza ha stabilito che non devono creare volumi o superfici rilevanti dal punto di vista urbanistico, non devono costituire un nuovo organismo edilizio, e che le caratteristiche strutturali e i materiali utilizzati non devono portare alla realizzazione stabile di nuovi volumi o superfici utili.

Per quanto riguarda i punti 2 e 3, potrebbero sorgere problematiche dovute a divergenze di valutazione tra privati e uffici tecnici: una possibile soluzione potrebbe essere l'adeguamento dei regolamenti locali, fornendo linee guida il più possibile oggettive per minimizzare le interpretazioni soggettive. Proprio per questo motivo, per comprendere l’effettiva portata del decreto occorrerà attendere qualche mese, al fine di valutare in che modo i regolamenti locali riusciranno a declinare tali indicazioni da parte del legislatore, che mirano a garantire che le strutture con tenda mantengano la loro natura di elementi accessori e temporanei, preservando l'aspetto estetico e architettonico degli edifici su cui vengono installate.

In sintesi, la norma richiede dunque strutture modeste sia in termini costruttivi, sia nell’impatto sullo stato dei luoghi: con queste caratteristiche, l’intervento può dunque ben agevolarsi delle maggiori semplificazioni del regime di edilizia libera.